CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE, ORDINANZA N. 25018 DEL 09/11/2020 IN TEMA DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C.
Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione ha ribadito il principio giuridico per il quale “La responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”.
In particolare, l’art. 2051 c.c. opera sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, tale da comportare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati.
Pertanto, ai fini dell’accertamento causale non assume alcuna rilevanza la condotta del custode e l’osservanza degli obblighi di vigilanza, in quanto tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento (Cfr. Cass. 15383/2006; Cass. 2563/2007).
L’ordinanza in commento, quindi, ribadisce come il criterio di imputazione della responsabilità abbia un carattere oggettivo, dal momento che per la sua configurazione è sufficiente la dimostrazione, da parte dell’attore, del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria (Cfr. Cass. 27724/2018; Cass. 12027/2017; Cass. 7125/2013).
La responsabilità oggettiva però non può intendersi come pura assenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, ma correttamente come sostituzione di questi criteri con altri di natura oggettiva, i quali svolgono nei confronti del rapporto di causalità la medesima funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti.
L’Ordinanza ribadisce come “[…] Tale criterio di imputazione nelle specifiche fattispecie di responsabilità oggettive è fissato dal legislatore con una qualificazione del soggetto, su cui viene fatto ricadere il costo del danno (così, testualmente, Cass. 15383/2006)”.
Pertanto, l’accertamento causale riguardo alla fattispecie regolata dall’art. 2051 c.c. è dato sia dalla prova del rapporto tra il bene in custodia ed il pregiudizio lamentato, sia dalla prova del nesso eziologico in senso proprio, essendo entrambi pertinenti alla derivazione del danno dalla cosa in custodia.
In punto di onere della prova, è importante evidenziare che la prova grava integralmente sul danneggiato, in quanto l’art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. A carico del custode, invece, resta l’onere di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.